Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

D.M. (Svil. Econ.) del 05-05-2011

 

DECRETO 5 maggio 2011

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

(11A06083) (GU n. 109 del 12-5-2011 )

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE  e  2003/30/CE,  ed  in particolare:

l’art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati  all’energia  prodotta  da  fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, con particolare riferimento all’efficacia e all’efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell’evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi;

l’art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto  2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;

l’art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la  Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma;

Visto l’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti2 dall’allegato 2 dello stesso decreto:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore  a  2 chilometri;

b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente;

Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonché agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante  norme  per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed è attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate  da  fenomeni  di abbandono;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006,  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale è stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si è provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE  relativa  al  rendimento energetico nell’edilizia e successive modifiche e integrazioni;  Visto l’art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica3 prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare;

Considerata la continua evoluzione della  tecnologia,  e  in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;

Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell’energia elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri dell’Unione europea;

Ritenuto che l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti  solari  fotovoltaici  che  entrano  in  esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell’incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi europei e, dall’altro, mantenga stabilità e certezza sul mercato;

Considerato che, in base all’evoluzione dei costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell’elettricità  fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni più efficienti, condizione che fa ritenere non più necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal raggiungimento di tale condizione;

Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la  potenza  elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui all’art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei costi e dell’efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all’industria di settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell’energia elettrica;

Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l’onere gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro annui;

Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l’andamento tariffario  programmato  e  le  eventuali  ulteriori  riduzioni all’andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati in termini programmatici;

Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell’ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualità al  processo  di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti;

Ritenuto di  dover  intervenire  anche  sulle  modalità  di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che  realmente promuovono l’integrazione architettonica al fine di  perseguire maggiormente l’obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio;

Ritenuto opportuno, anche alla luce  dei  probabili  effetti conseguenti all’attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per l’energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l’energia prodotta e autoconsumata;

Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore dell’innovazione tecnologica del settore e dello  sviluppo  di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;  Sentita la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011;

E m a n a  il seguente decreto:

Titolo I Disposizioni comuni

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la

produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo

sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2-sexies del decreto-legge

25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti

fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio

2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di

potenza installata a livello nazionale di  circa  23.000  MW,

corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi

stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

Art. 2

Criteri generali del regime di sostegno

1. Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi

di progressione temporale della potenza installata coerenti con

previsioni annuali di spesa.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l’accesso agli

incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi

annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non

limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma  determina  una

riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto

conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all’art. 1, comma 2.

3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo

cumulato annuo di cui all’art. 1, comma 2, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza

unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione di

cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppo

del settore.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano  le  seguenti

definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli

fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono5

rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo  protocolli

definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25

e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi  strettamente

necessari per la realizzazione a regola  d’arte  dell’impianto

fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è

la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le

seguenti condizioni:

c1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema

elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la

contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la

rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi

alla regolazione dell’accesso alle reti;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta

tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di

conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa

tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze

elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la

trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete

elettrica;

d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione,

l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione

della corrente continua in  corrente  alternata,  ivi  incluso

l’eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa

sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto

responsabile e immessa nella rete elettrica;

e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un

impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione

diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso

è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici

piani, nel seguito denominati moduli, uno o più  gruppi  di

conversione della corrente continua in corrente alternata e altri

componenti elettrici minori;

f)  «impianto  fotovoltaico  integrato  con  caratteristiche

innovative»: è l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli non

convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per

sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti

costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

g) «impianto fotovoltaico realizzato su un  edificio»:  è

l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le

modalità individuate in allegato 2;

h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)

dell’impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell’impianto,

determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o

di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte

del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come

definite alla lettera a);

i) «potenziamento»: è l’intervento tecnologico eseguito su un

impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un

incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di

moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non

inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva

dell’impianto medesimo, come definita alla lettera l);

l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l’aumento, ottenuto

a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell’energia

elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media

prima dell’intervento; per i soli interventi di potenziamento su

impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la

produzione aggiuntiva è pari  all’energia  elettrica  prodotta

dall’impianto  a  seguito  dell’intervento  di  potenziamento,6

moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale

dell’impianto e la potenza nominale complessiva dell’impianto a

seguito dell’intervento di potenziamento;

m) «produzione annua media di un impianto»: è la  media

aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica

effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di

eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie

esigenze manutentive;

n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di

competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico

viene collegato alla rete elettrica;

o) «rifacimento totale»: è  l’intervento

impiantistico-tecnologico eseguito su un  impianto  entrato  in

esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con

componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione

della corrente continua in corrente alternata;

p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui

all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e

successive modifiche ed integrazioni;

q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.;

r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto

fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di

energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione

solare,  tramite  l’effetto  fotovoltaico;  esso  è  composto

principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è

concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o

più gruppi di conversione della corrente continua in corrente

alternata e da altri componenti elettrici minori;

s) «soggetto responsabile»:  è  il  soggetto  responsabile

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, e che ha diritto a

richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto

che richiede l’iscrizione ai registri di cui all’art. 8;

t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un

impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati

da significative innovazioni tecnologiche;

u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati

su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri

impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in

regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di

potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001;

v) «grande impianto»: è un impianto fotovoltaico diverso da

quello di cui alla lettera u);

z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo

indicativo cumulato degli incentivi»: è la sommatoria dei prodotti

della potenza di ciascun impianto  fotovoltaico  ammesso  alle

incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli

impianti realizzati nell’ambito dei regimi attuativi dell’art. 7 del

decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all’art.

2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente

incentivante riconosciuta o prevista per la  produzione  annua

effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità  annua

dell’impianto calcolata dal GSE sulla base dell’insolazione media del

sito in cui è ubicato l’impianto, della tipologia di installazione e

di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;

aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo

indicativo degli incentivi nel periodo»: è il costo, calcolato con

le modalità di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei

piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni

nei periodi di riferimento stabiliti dell’art. 4;

ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre

2012 è il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale7

data, è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa

premio sull’autoconsumo.

2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite,

le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono

considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate

agricole dal pertinente strumento urbanistico.

3. Valgono inoltre le definizioni di cui all’art. 2 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’art. 2

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 4

Obiettivi dell’incentivazione dell’energia elettrica

prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell’energia prodotta da impianti

fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo

degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente

tipologia di impianti:

a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta

distinti in piccoli impianti e grandi impianti;

b)  impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche

innovative, di cui al titolo III;

c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.

2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a

tutto l’anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma

1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo

individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati

anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

Tabella 1.1

————————————————————

1/06/2011-Primo  Secondo

31/12/2011  semestre  semestre  TOTALE

2012 2012

————————————————————

Livelli di costo  300 ML€150 ML€130 ML€  580 ML€

————————————————————

Obiettivi

indicativi

di potenza  1.200 MW770 MW 720 MW  2.690 MW

————————————————————

3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a

tutto l’anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma

1 sono ammessi all’incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve

le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’allegato 5.

4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla

lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti

dalla tabella 1.2 non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma

determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo

successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato 5. Nella

tabella 1.2 sono individuati altresì i relativi obiettivi indicativi

di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di

quanto stabilito dall’art. 8, comma 5: 8

Tabella 1.2

5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a

tutto l’anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma

1 si applicano le riduzioni tariffarie  programmate  stabilite

dall’allegato 5.

6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla

lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi

definiti dalla tabella 1.3 non limita l’accesso alle  tariffe

incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per

il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato

5: Tabella 1.3

Art. 5

Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi

di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 4, del decreto

ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente

articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono

cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi

pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%

del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su

edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di

investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole

pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il

soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario

dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e

su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie,

ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di

enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%

del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano

realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera

a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non

lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di

servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui  soggetto

responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di

utilità sociale; 9

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%

del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su

aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti

contaminati come definiti dall’art. 240 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto

responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle

preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono

cumulabili con il premio di cui all’art. 14, comma 1, lettera a);

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%

del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con

caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%

del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati  in  attuazione

dell’art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di

rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio  della  riduzione

dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di

energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al

decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe

incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,

in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o

richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli

impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte

dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19

febbraio 2007 e 6 agosto 2010.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità

degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del decreto

legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di

cui all’art. 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe

incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra

loro:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti

ammessi, ferma restando la deroga di cui all’art. 355, comma 7, del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni

di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il

gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad

applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe

incentivanti di cui al presente decreto;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni  fissate

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art.

13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero

la cessione al mercato.

6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle

lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano

in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Art. 6

Condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità

e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.

2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto

2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo

l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio

entro 15 giorni solari dalla stessa.

3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra

quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora

ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 10

a) l’impianto è stato iscritto nel registro di cui all’art. 8,

in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti

per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all’art. 4, comma 2. A

tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi

connessi all’incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio

entro il 31 agosto 2011.  Qualora  l’insieme  dei  costi  di

incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31

agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all’art. 8 per

l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per

lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo

del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;

b) la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE

entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui

all’art. 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi

per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella

vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da

quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla

tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della

configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento

della tariffa incentivante.

Art. 7

Indennizzo nel caso di perdita del diritto

a una determinata tariffa incentivante

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di

rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della

connessione e per l’attivazione della connessione, previsti dalla

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23

luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive

modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una

determinata tariffa incentivante, si applicano  le  misure  di

indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e

successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Iscrizione al registro per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi

impianti devono richiedere al GSE l’iscrizione all’apposito registro

informatico, inviando la documentazione di cui all’allegato 3-A.

2. Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono

pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,

il periodo per l’iscrizione al registro è riaperto, nel caso di

ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo di cui

all’art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il

primo semestre dell’anno 2012 il periodo per l’iscrizione al registro

decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto,

nel caso di ulteriori disponibilità, nell’ambito del limite di costo

di cui all’art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo

semestre dell’anno 2012 il periodo per l’iscrizione al registro

decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto,

nel caso di ulteriori disponibilità, nell’ambito del limite di costo

di cui all’art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di

quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.

3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro

e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di

chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri  di

priorità, da applicare in ordine gerarchico: 11

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della

richiesta di iscrizione;

b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di

realizzazione alla data di presentazione  della  richiesta  di

iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all’art. 9;

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

d) minore potenza dell’impianto;

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al

registro.

4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale

da rientrare nei limiti di costo di cui all’art. 4, comma 2, non sia

prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine

indicato all’art. 6, comma 1, lettera b), l’iscrizione dello stesso

impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia  comunque

completato e acceda, in un periodo successivo,  alle  tariffe

incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente

decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in

esercizio ridotta del 20%.

5. La graduatoria formata a seguito dell’iscrizione al registro non

è soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a

cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il

31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia

o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile

successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse

e a comunicare il periodo della relativa allocazione.

6. Qualora un impianto iscritto al registro nell’anno 2011 in

posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all’art.

4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell’anno 2012

deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le

modalità di cui ai precedenti commi.

7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del

termine di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi

calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. In tal

caso, l’impianto mantiene il diritto di accesso alle  tariffe

incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, comma 2.

8. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l’iscrizione al registro

di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.

Art. 9

Certificazione di fine lavori per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto

iscritto al registro di cui all’art. 8 comunica al GSE il termine dei

lavori di realizzazione dell’impianto, allegando perizia asseverata

che certifichi il rispetto di quanto previsto all’allegato 3-B, e

trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di

rete.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il

gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella

perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.

3. Nell’ambito delle regole tecniche di cui all’art. 8, comma 9, il

GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di

rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia

asseverata, di cui al comma 1.

4. Per gli impianti di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), la

comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell’impianto

corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 è allegata alla

richiesta di iscrizione al registro. 12

Art. 10

Trasmissione della documentazione

di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio

dell’impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al

GSE la  richiesta  di  concessione  della  pertinente  tariffa

incentivante, completa  di  tutta  la  documentazione  prevista

dall’allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente

comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti

per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la

data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla

tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete

di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei

termini stabiliti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia

elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente

decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l’erogazione

della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di

ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili

al soggetto responsabile.

4. La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell’edificio o

unità immobiliare su cui è ubicato  l’impianto  fotovoltaico

congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al GSE

entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al

presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate

disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della

rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali

dalle competenti autorità.

Titolo II

Impianti solari fotovoltaici

Art. 11Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti

requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti  norme  tecniche  richiamate

nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto

legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli

fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI

EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN

61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non

già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto

ministeriale 2 marzo 2009;

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in

modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato

da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri13

impianti fotovoltaici;

e) che rispettano le condizioni stabilite dall’art. 10, comma 4,

del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli

collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai

commi 5 e 6 dello stesso art. 10;

f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche

di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a

decorrere dalla data ivi indicata.

3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in

esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto

delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e

protezioni:

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;

b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un

comando da remoto;

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare

fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto fotovoltaico;

d) consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni

di tensione della rete);

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i

carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina

della rete.

4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI –

Comitato elettrotecnico italiano, sentita l’Autorità per l’energia

elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.

5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla

data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in

aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in

esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è

tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell’allegato 2, comma 4,

lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato

dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato

che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di

garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30

giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE,

in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano

in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore

documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,

attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo

che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli

fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,

attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le

certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità),

OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)

e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e

gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello

europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del

processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri

riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’art. 14, comma 1,

lettera d).

Art. 12

Tariffe incentivanti

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di

cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una

tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti14

anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed

è costante in moneta  corrente  per  tutto  il  periodo  di

incentivazione.

3. Le tariffe di cui al presente articolo  possono  essere

incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli

articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non

cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è

applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il

premio è riconosciuto sull’intera energia  elettrica  prodotta

dall’impianto fotovoltaico.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento

possono accedere alle tariffe incentivanti  limitatamente  alla

produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall’art. 24,

comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del

2011.

5. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più

impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o

riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella

medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si

intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma

dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori

requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un

impianto in più impianti di ridotta potenza.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale

in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 13

Premio per impianti fotovoltaici abbinati

ad un uso efficiente dell’energia

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un

premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,

qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il  soggetto

responsabile:

a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo

all’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto,

comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi

delle  prestazioni  energetiche  dell’edificio  o  dell’unità

immobiliare;

b) successivamente  alla  data  di  entrata  in  esercizio

dell’impianto fotovoltaico,  effettua  interventi  sull’involucro

edilizio tra quelli individuati nella  medesima  certificazione

energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi

gli  indici  di  prestazione  energetica  estiva  e  invernale

dell’involucro  edilizio  relativi  all’edificio  o  all’unità

immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella

certificazione energetica;

c) si dota di una nuova certificazione energetica dell’edificio o

unità immobiliare al fine di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli

interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia

come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).

3. A seguito dell’esecuzione degli interventi,  il  soggetto

responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE

corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità

immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).

4. Il premio è riconosciuto a decorrere  dall’anno  solare

successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una

maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all’art.

12, comma 3, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione

del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale

alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo15

residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione

predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente

incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in

esercizio dell’impianto fotovoltaico.

5. L’esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che

conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli

indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’edificio o

unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2,

è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore  premio,

determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai

sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.

6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici  di  nuova

costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente

titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in

una maggiorazione del 30%, applicata con le modalità di cui all’art.

12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il

raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai

valori minimi di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonché una prestazione

energetica per la climatizzazione invernale di almeno il  50%

inferiore ai valori minimi di cui all’art. 4, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 2 aprile  2009,  n.  59.  Il

conseguimento di detti valori è attestato  da  certificazione

energetica.

7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la  produzione

dell’impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al

presente articolo è quella riferibile all’impianto o porzione di

impianto che  sottende  l’equivalente  della  superficie  utile

climatizzata.

8. L’accesso al premio di cui al presente articolo è alternativo

all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i

medesimi interventi che danno diritto al premio.

Art. 14

Premi per specifiche tipologie e applicazioni

di impianti fotovoltaici

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base

dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’art. 12,

comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui

all’art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano

ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del

presente decreto  dal  pertinente  strumento  urbanistico  come

industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza

di discariche o di siti contaminati come definiti dall’art. 240 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con

popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla  base  dell’ultimo

censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio

dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti

responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’art. 3,

comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in

eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui

all’art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti

diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una

produzione realizzata all’interno della Unione europea.

2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’art. 20

del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di16

pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto

a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per

«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante

per «altri impianti fotovoltaici». Al fine  di  garantire  la

coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono

presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie

totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della

superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al

50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali

sono equiparati agli edifici, semprechè accatastati prima della data

di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

Titolo III

Impianti fotovoltaici integrati

con caratteristiche innovative

Art. 15

Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste,

i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non

convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per

integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti

requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) conformità alle pertinenti  norme  tecniche  richiamate

nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto

legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli

fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI

EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN

61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti

costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non

già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto

ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in

modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato

da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri

impianti fotovoltaici.

3. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe di cui al presente

titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli

impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche  innovative,

contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle

singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le

prescrizioni di cui all’allegato 4.

4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le

disposizioni di cui all’art. 11, commi 3, 4 e 6.

Art. 16

Tariffe incentivanti

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di17

cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una

tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti

anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed

è costante in moneta  corrente  per  tutto  il  periodo  di

incentivazione.

3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno

diritto al premio di cui all’art. 13 con le modalità e alle

condizioni ivi previste.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento

possono accedere alle tariffe incentivanti  limitatamente  alla

produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall’art. 24,

comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del

2011.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale

in materia di produzione di energia elettrica.

Titolo IV

Impianti a concentrazione

Art. 17

Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al

presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi  i  seguenti

requisiti:

a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore

a 5 MW;

b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate

nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto

legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli

fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI

EN 62108;

c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o

comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito

dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate,

in modo tale  che  ogni  singolo  impianto  fotovoltaico  sia

caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non

condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le

disposizioni di cui all’art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).

Art. 18

Tariffe incentivanti

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di

cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una

tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti

anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed

è costante in moneta  corrente  per  tutto  il  periodo  di

incentivazione.

3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento

possono accedere alle tariffe incentivanti  limitatamente  alla

produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall’art. 24,18

comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del

2011.

4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale

in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 19

Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e d’intesa con la Conferenza unificata, sono definite le

caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici

degli impianti con innovazione tecnologica di cui all’art. 3, comma

1, lettera t).

2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe

incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione

tecnologica ed i requisiti per l’accesso.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 20

Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per

l’energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,

i provvedimenti già emanati. L’Autorità per l’energia elettrica e

il gas provvede inoltre a:

a) determinare le modalità con le quali le risorse  per

l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione

delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel

gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia

elettrica;

b) aggiornare i provvedimenti relativi  all’erogazione  del

servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, prevedendo che la

responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai

gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;

c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le

attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di

rete in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, nonché

quelle di cui alla lettera b);

d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di

connessione  alla  rete  elettrica  con  particolare  riguardo

all’applicazione dell’art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14

novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi

per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita

del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il

potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2,

comma 20, lettera c) della medesima legge.

Art. 21

Verifiche e controlli

1. Il GSE, nelle more dell’emanazione della disciplina organica sui

controlli disposta dall’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del

2011, definisce modalità per lo svolgimento dei controlli che

prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare

la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 19

2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge,

l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della

falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini

dell’ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente

decreto comporta, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto

legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa

incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13

e 14, nonché la ripetizione dell’indebito da parte del GSE, nel caso

di incentivi già percepiti, e l’esclusione dagli incentivi, per

dieci anni dalla data dell’accertamento, per le persone fisiche e

giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli

ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.

Art. 22

Monitoraggio della diffusione, divulgazione

dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero

dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,

all’Autorità per l’energia elettrica e il gas un rapporto relativo

all’attività svolta  e  ai  risultati  conseguiti  a  seguito

dell’applicazione  del  presente  decreto  e  dei  decreti

interministeriali attuativi dell’art. 7 del decreto legislativo n.

387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio

2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente

decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione

e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di

ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa

produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate,

l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno

degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto,

il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo

economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica

esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio,

avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l’ENEA organizzano, su un campione significativo di

impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo

da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di

rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la

conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e

condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai

soggetti che possono finanziare gli impianti.

7. Il GSE predispone un’anagrafica unica per  gli  impianti

fotovoltaici. Per tale finalità, a seguito dell’accettazione del

preventivo per la connessione  e  alla  conclusione  dell’iter

autorizzativo  e  comunque  prima  dell’entrata  in  esercizio

dell’impianto, il soggetto responsabile è tenuto a censire il

proprio impianto presso il GSE ottenendo  un  codice  univoco

identificativo del medesimo.

8. Nell’ambito delle regole tecniche di cui all’art. 8, comma 9, il

GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al

fine del censimento di cui al comma 7, nonché le modalità

procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il

soggetto responsabile risponde  comunque  della  correttezza  e

veridicità delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti

a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il20

popolamento dell’anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti già

entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche

dal medesimo GSE.

Art. 23

Monitoraggio tecnologico e promozione

dello sviluppo delle tecnologie

1. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio

tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie

impiegate negli impianti fotovoltaici  già  realizzati  ovvero

realizzati nell’ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1,

entro il 31 marzo di ogni anno, l’ENEA trasmette al Ministero dello

sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, un rapporto recante l’analisi, riferita a

ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli

impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e

del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze

di innovazione tecnologica.

Art. 24

Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate

e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con

continuità i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di

impianto, relativi a:

a) impianti  che  entrano  in  esercizio  ricadenti  nelle

disponibilità di cui al presente decreto;

b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;

c) impianti iscritti al registro di cui all’art. 8.

2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con

continuità il valore dei costi degli incentivi di cui all’art. 3,

comma 1, lettere z) e aa), nonché i valori delle tariffe applicabili

in ciascun periodo.

Art. 25

Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2,

comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 173, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti

fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili

sono enti locali, così come definiti dall’art. 2, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono

considerati rientranti nella tipologia dell’impianto di cui all’art.

3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di

libera concorrenza e parità di condizioni nell’accesso al mercato

dell’energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si

applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto

ovvero che effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui

soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio

entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con

l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disposizioni finali 21

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il Ministrodello sviluppo economico

Romani  Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio

e del mare

Prestigiacomo 22

Allegato 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da

laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla

verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi  di

certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement)

o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in

ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti

che assicurino l’osservanza delle prestazioni descritte nella Guida

CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati

in tale Guida per tener conto dell’evoluzione tecnologica dei

componenti fotovoltaici.

In particolare, l’aggiornamento assicura che, in fase di avvio

dell’impianto fotovoltaico, il rapporto fra l’energia o la potenza

prodotta in corrente alternata e l’energia o la potenza producibile

in corrente alternata (determinata in funzione dell’irraggiamento

solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale

dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia

almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza

fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza

superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di

calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui

tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare,

ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme

tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni

emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

1) normativa fotovoltaica:

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione

fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e  bassa

tensione;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati

climatici;

UNI 8477: Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni

in edilizia – Valutazione dell’energia raggiante ricevuta;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici – Serie;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici  in  silicio

cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e

omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile

per usi terrestri – Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi

fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l’analisi dei

dati;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei

moduli fotovoltaici (FV) – Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei

moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a

concentrazione (CPV) – Qualifica di progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici –

moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali

naturali;

EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for

utility-interconnected photovoltaic inverters;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per

moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici –

Prescrizioni di sicurezza e prove; 23

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei

convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per

impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems –

Minimum requirements for system documentation, commissioning tests

and inspection;

CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici

senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non

superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente

continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;

2) altra normativa sugli impianti elettrici:

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di

progetto per impianti elettrici;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di

utenti attivi e passivi alle reti AT ed  MT  delle  imprese

distributrici di energia elettrica;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi

di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di

micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in

bassa tensione;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente

continua;

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori – Parte 1: scaricatori a

resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente

alternata;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione

e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per

l’interfaccia  uomo-macchina,  marcatura  e  identificazione  –

Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei

conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri

(codice IP);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione

prodotti da apparecchi elettrodomestici  e  da  equipaggiamenti

elettrici simili – Parte 1: definizioni;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica

(EMC) – Parte 3: limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di

corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A

per fase);

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia

elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari – Parte 21: contatori

statici di energia attiva (classe 1 e 2);

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia

elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari – Parte 23: contatori

statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell’energia

elettrica (c.a.) – Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni

di prova – Apparato di misura (indici di classe A, B e C);

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell’energia

elettrica (c.a.) – Parte 3: prescrizioni particolari – Contatori

statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e

per chilometro quadrato;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non

superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con  tensione

nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 13-4:  Sistemi  di  misura  dell’energia  elettrica  –

Composizione, precisione e verifica; 24

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per  la

competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’art. 3, comma 1,

lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono

ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN

61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli

a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili

prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo  di

integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è

richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è

progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla

norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere

supportata  da  certificazioni  rilasciate  da  un  laboratorio

accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà

essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà

aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito

ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’art. 3, comma 1,

lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al

31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e  assiemi  di  moduli

fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN

62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di

certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le

prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il

rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del

prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione

del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai

sensi della CEI EN 62108.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni

rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento

dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto

indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere

accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver

stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici  alla  rete

elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08

(Testi integrato delle connessioni attive)  dell’Autorità  per

l’energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano

inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i

documenti tecnici emanati dai gestori di rete. 25

Allegato 2

MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI

SUGLI EDIFICI AI FINI DELL’ACCESSO

ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA

1. Ai fini dell’accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono

essere posizioni su un edificio così come definito dall’art. 1,

comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una

delle categorie di cui all’art. 3 del medesimo decreto secondo le

seguenti modalità:

———————————————————————–

1 Moduli fotovoltaici  Qualora sia presente una balaustra

installati su tetti  perimetrale, la quota massima,

piani ovvero su riferita all’asse mediano dei moduli

coperture con pendenzefotovoltaici, deve risultare non

fino a 5°. superiore all’altezza minima della

stessa balaustra. Qualora non sia

presente una balaustra perimetrale

l’altezza massima dei moduli rispetto

al piano non deve superare i 30 cm.

———————————————————————–

2 Moduli fotovoltaici  I moduli devono essere installati in

installati su tetti a modo complanare alla superficie del

falda. tetto con o senza sostituzione della

medesima superficie.

———————————————————————–

3 Moduli fotovoltaici  I moduli devono essere installati in

installati su tetti  modo complanare al piano tangente

aventi caratteristicheo ai piani tangenti del tetto, con una

diverse da quelli di cui  tolleranza di più o meno 10 gradi.

ai punti 1 e 2.

———————————————————————–

4 Moduli fotovoltaici  I moduli sono collegati alla facciata

installati in qualità al fine di produrre ombreggiamento e

di frangisole.  schermatura di superfici trasparenti.

———————————————————————–

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le

serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture

temporanee comunque denominate.

3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio

sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli

edifici. 26

Allegato 3

MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO, DI CERTIFICAZIONE

DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la

concessione  della  tariffa  incentivante,  unitamente  alla

documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve

essere firmata dal soggetto responsabile, e  inviata  al  GSE

esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul

proprio sito www.gse.it

Allegato 3-A

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:

a) progetto definitivo dell’impianto;

b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di

uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto

legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all’art. 23, comma

5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove

applicabile,  ovvero  dichiarazione  di  procedura  abilitativa

semplificata conforme all’art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.

28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni

rispetto a quella di invio;

b3) copia della comunicazione relativa alle attività in

edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida

adottate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387;

b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi

del secondo periodo del comma  7  dell’art.  5  del  decreto

interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di

entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;

b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività

– SCIA, di cui all’art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) dichiarazione del comune competente, attestante che la

denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa

semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al

punto  b3),  costituisce  titolo  idoneo  alla  realizzazione

dell’impianto;

d) copia della soluzione di connessione dell’impianto alla rete

elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto

interessato;

e) certificato di destinazione  d’uso  del  terreno  con

indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli

dell’impianto siano collocati a terra;

f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree

agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell’art. 10

del decreto legislativo n. 28 del 2011:

f1) documentazione idonea a dimostrare  quale  sia  la

superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e

quale  sia  la  superficie  dello  stesso  terreno  destinata

all’installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per tale la

superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli

fotovoltaici;

f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo

proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano

installati  più  impianti,  dovrà  essere  altresì  prodotta

documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti

più vicini dei perimetri al cui interno ricadono  i  moduli

fotovoltaici è non inferiore a 2 km; 27

g) nel caso di applicazione del comma 5 dell’art. 10 del

decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno

abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante

esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai

sensi dell’art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

h) data presunta di entrata in esercizio dell’impianto.

Allegato 3-B

Di seguito vengono riportate le  condizioni  che  andranno

verificate e certificate dal gestore di rete.

Definizione di fine lavori per l’impianto fotovoltaico.

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.

Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel

seguito descritti dettagliatamente,  è  necessario  che  siano

completate tutte le opere  edili  e  architettoniche  connesse

all’integrazione tra l’impianto e il manufatto in cui esso è

inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la

quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa.

L’impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di

fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di

impianto su edificio, così come indicato nelle regole tecniche del

GSE.

2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.

Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di

impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni

attive (TICA) – delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A,

recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità

per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di

condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con

obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione».

Impianto di produzione è l’insieme  delle  apparecchiature

destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi

fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende

l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e

l’insieme, funzionalmente interconnesso:

delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di

energia elettrica;

dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi

ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei

punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di

terzi.

L’interconnessione  funzionale  consiste  nella  presenza  e

nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati

all’esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi,

quale  a  titolo  esemplificativo  convertitori  di  tensione,

trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali  trasformatori

elevatori, cavi di collegamento, ecc.

In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare

installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli

fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi

di collegamento tra i componenti  d’impianto,  dispositivi  di

protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento

e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più

sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di

generazione.

Inoltre è possibile distinguere, con riferimento all’impianto

per la connessione:

impianto di rete per la connessione è la porzione d’impianto

per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il28

punto d’inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

impianto di utenza per la connessione è la porzione d’impianto

per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e

manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

L’impianto d’utenza per la connessione, a sua volta, può essere

distinto in:

una parte interna al confine di proprietà dell’utente a cui è

asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al

punto di connessione qualora interno al predetto  confine  di

proprietà;

una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a

cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso

il punto in cui il punto di connessione è interno al confine di

proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa

tensione, il soggetto responsabile predispone l’uscita  del/dei

convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento  per  il

collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta

tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori

anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l’elevazione di

tensione.

Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i

locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di

trasformazione.

Deve, infine, essere stato realizzato l’impianto di utenza per la

connessione di competenza del richiedente.

La definizione di fine lavori non comprende l’impianto di rete

per la connessione.

Allegato 3-C

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e

documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e

dell’impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a2)  documentazione  di  cui  all’allegato  3-A;  tale

documentazione non è dovuta qualora sia già stata trasmessa ai fini

della iscrizione ai registri;

a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;

b) scheda tecnica finale d’impianto;

c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di

serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;

d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso

diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi

particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

e) schema elettrico unifilare dell’impianto con indicazioni di:

numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua

esterni all’inverter;

numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite

degli inverter;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata

esterni all’inverter;

contatori dell’energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla

rete elettrica di distribuzione;

punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli

organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti

di derivazione dei carichi;

presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS),

sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione; 29

f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete

ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;

g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura

dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW,

l’impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle

regole tecniche di cui all’art. 8, comma 9, copia del verbale di

verifica di primo impianto rilasciato dall’Agenzia delle dogane

oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete,

copia della comunicazione fatta all’Agenzia delle dogane sulle

caratteristiche dell’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007

dell’Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere

trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in

esercizio;

i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:

relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le

caratteristiche dell’impianto;

almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con

chiarezza la disposizione dell’impianto, dei principali tracciati

elettrici e delle principali apparecchiature.

30

Allegato 4

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE PER L’ACCESSO

AL PREMIO PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE

ALL’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA.

1. Caratteristiche costruttive.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del

presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno,

tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati

specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici

di edifici quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e

vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di

carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere,

oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche

fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell’edificio. Ovvero il

componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno

energetico dell’edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza

termica comparabile con quella  del  componente  architettonico

sostituito;

b. moduli progettati per garantire tenuta all’acqua  e

conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli progettati  per  garantire  tenuta  meccanica

comparabile con l’elemento edilizio sostituito.

2. Modalità di installazione.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del

presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere

installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli

edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere  una  funzione  di

rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti svolta da componenti

edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve

comunque inserirsi  armoniosamente  nel  disegno  architettonico

dell’edificio. 31

Allegato 5

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II

Tariffe per l’anno 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono

individuate dalla tabella 1:

Tabella 1

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono

individuate dalla tabella 2:

Tabella 2

32

Tariffe per l’anno 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono

individuate dalla tabella 3:

Tabella 3

Tariffe per l’anno 2013 e per i periodi successivi

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore

onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla

quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:

Tabella 4

5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono

individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel

semestre precedente:

Tabella 5

33

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente

ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del

costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel

periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva  eventualmente

applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla

base della formula riportata:

dove:

C – C

0

d= d + —— x d

eff,i  i  C i+l

0

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di

osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del

semestre precedente il semestre i, stabilito dall’art. 4.

7. Il periodo di osservazione è il periodo di  6  mesi

antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di

ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo

di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

Tariffe per l’anno 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a

decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:

Tabella 6

————————————————-

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente

[kW] [€/kWh]

————————————————-

1 <= P <= 20 0,427

————————————————-

20 < P <= 2000,388

————————————————-

P > 200 0,359

————————————————-

Tariffe per l’anno 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono

individuate dalla tabella 7: 34

Tabella 7

————————————————————

1° semestre 20122° semestre 2012

————————————————————

Intervallo diTariffa  Tariffa

potenzacorrispondente corrispondente

————————————————————

[kW] [€/kWh]  [€/kWh]

————————————————————

1 <= P <= 20  0,4180,410

————————————————————

20 < P <= 200 0,3800,373

————————————————————

P > 200 0,3520,345

————————————————————

Tariffe per l’anno 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono

valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico.

Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa

specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:

Tabella 8

————————————————————

Intervallo diTariffa  Tariffa

potenzaonnicomprensiva autoconsumo

————————————————————

[kW] [kWh][€/kWh]

————————————————————

1 <= P <= 20 0,543 0,398

20 < P <= 200 0,464 0,361

P > 2000,432 0,334

————————————————————

12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono

individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel

semestre precedente:

Tabella 9

—————————————————

1° semestre2° semestre

—————————————————

2013  3%

—————————————————

2014  4%  4%

—————————————————

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente

ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del

costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel

periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva  eventualmente

applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla

base della formula riportata:

dove: 35

C – C

0

d= d + —— x d

eff,i  i  C i+l

0

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di

osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del

semestre precedente il semestre i, stabilito dall’art. 4.

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6  mesi

antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di

ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo

di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III

accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II,

concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi

indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell’art. 4. Resta

fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo

III.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

Tariffe per l’anno 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a

decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:

Tabella 10

————————————————-

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente

[kW] [€/kWh]

————————————————-

1 <= P <= 2000,359

————————————————-

200 < P <= 10000,310

————————————————-

P > 10000,272

————————————————-

Tariffe per l’anno 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono

individuate dalla tabella 11: 36

Tabella 11

————————————————————

1° semestre 20122° semestre 2012

————————————————————

Intervallo diTariffa  Tariffa

potenzacorrispondente corrispondente

————————————————————

[kW] [€/kWh]  [€/kWh]

————————————————————

1 <= P <= 200 0,3520,345

————————————————————

200 < P <= 10000,3040,298

————————————————————

P > 10000,2660,261

————————————————————

Tariffe per l’anno 2013 e per i periodi successivi

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono

valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico.

Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa

specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:

Tabella 12

————————————————————

Tariffa  Tariffa

onnicomprensiva autoconsumo

————————————————————

[kW] [kWh][€/kWh]

————————————————————

1 <= P <= 200 0,437 0,334

————————————————————

200 < P <= 1000  0,387 0,289

————————————————————

P > 1000 0,331 0,253

————————————————————

20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono

individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti

nel semestre precedente:

Tabella 13

—————————————————

1° semestre2° semestre

—————————————————

2013  3%

—————————————————

2014  4%  4%

—————————————————

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente

ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del

costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel

periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva  eventualmente

applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla

base della formula riportata:

dove: 37

C – C

0

d= d + —— x d

eff,i  i  C i+l

0

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di

osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del

semestre precedente il semestre i, stabilito dall’art. 4.

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6  mesi

antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di

ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo

di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV

accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II,

concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi

indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell’art. 4. Resta

fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.