Architetti: Casi di esonero dalla formazione continua

14/10/2013 – Formazione continua obbligatoria soltanto per coloro che esercitano la libera professione.
E’ questo il risultato rilevabile al paragrafo 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal Consiglio nazionale Architetti PPC.

In pratica gli architetti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Gli architetti che si trovano in tale situazione devono presentare al proprio Ordine territoriale, entro io 31 dicembre prossimo, una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, sottoscrivano di:
a) non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetti ai relativi obblighi;
c) non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma;
d) impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai precedenti punti a), b) e c).

La presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre 2013 è necessaria (vedi schema dichiarazione) per evitare che dall’1 gennaio 2014 scatti l’obbligo della formazione continua con la precisazione che ove la situazione di non esercizio professionale cessi, l’architetto dovrà segnalare al proprio Ordine tale nuova situazione che provocherà da quella data in poi, nuovamente, l’obbligo della formazione ed, ovviamente, l’esenzione a causa di non esercizio professionale comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

In verità nel paragrafo 7 delle linee guida relativo agli “Esoneri” viene, anche, precisato che il Consiglio territoriale, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Come nel caso di non esercizio professionale, anche nel caso di maternità, di malattia grave o di altri casi di documentato impedimento l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale ed al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Per ultimo, sempre nel citato paragrafo 7 relativo agli Esoneri, viene precisato che gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.

A cura di Gabriele Bivona

Fonte: www.lavoripubblici.it